TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un'associazione di mutua assistenza, a fine di solidarietà sociale e senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile; dalla L, 11 agosto 1991 n. 266 e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni c.d. "onlus", sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE MILANO SAN CARLO" IN SIGLA "A.L.I.Ce - MILANO-SANCARLO" Con sede Milano Corso si P.ta Vittoria 31.
La sede potrà essere cambiata su delibera del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
L'associazione si richiama al dovere di solidarietà che l'art 2 della Costituzione definisce inderogabili. L'associazione opera su base prevalentemente volontaria , è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto non ha scopo di lucro ai sensi dell'art 3 L. 1) agosto n.266.
Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. 460/97 l'associazione “A.L.I.Ce - MILANO SAN CARLO” prevede:
a) lo svolgimento della propria attività nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria;
b) l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale;
d) il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
e) l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di audivifà istituzionali o comunque di attività direttamente connesse;
1) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, a ONLUS o a fini di pubblica utilità;
g) obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale;
h) l'utilizzo della denominazione e in qualsiasi rapporto con il pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo di “ONLUS"
ARTICOLO 3 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ALICE ITALIA
L'associazione “A.L.I.Ce- MILANO-SAN CARLO” opera in armonia per quanto concerne finalità e indirizzo generale con la sezione regionale di ALICe LOMBARDIA e con ALICe ITALIA pur mantenendo libertà ed autonomia nella propria attività avendo come unico limite il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
ARTICOLO 4 - DURATA
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
TITOLO II: SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE, ATTIVITA' E FINALITA'
ARTICOLO 5 - SCOPO
L'associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, allo scopo e con le finalità
- di promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria e tramite tutti i mezzi di divulgazione idonei, un collegamento tra operatori, tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
- di favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni alle a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
- stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
- di incoraggiare la costituzione di gruppi di auto-aiuto che possano facilitare l'adattamento alla condizione di malattia
- di favorire iniziative che possano aiutare i pazienti colpiti da ictus ed i loro familiari a migliorare le attività della vita quotidiana ed il reinserimento nella vita social
-di privilegiare la collaborazione con altre associazioni aventi scopi simili
- di aderire al progetto federativo delle associazioni nazionali e provincial sholabbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto
ARTICOLO 6 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
Il patrimonio dell'associazione A.L.I.Ce-MILANO - SAN CARLO è autonomo da quelli delle associazioni provinciali e nazionali
I beni e le loro rendite sono finalizzate al conseguimento esclusivo delle finalità statutarie e sono utilizzati a tale scopo in piena autonomia da ALICE -MILANO- SAN CARLO anche rispetto alle associazioni provinciali e nazionali.
L'associazione redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso.
L'associazione persegue gli scopi statutari con:
a - le rendite dei beni mobili ed immobili;
b - i contributi degli aderenti;
c - i contributi dei privati e/o di enti pubblici
d - le donazioni ed i lasciti testamentari
e - i rimborsi derivanti da convenzioni
f - le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ai sensi dell'art 5 comma primo lettera g della L 11 agosto 1991 n. 266
ARTICOLO 7 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI MARGINALI
Per l'attuazione del proprio scopo l'associazione può svolgere attività produttive commerciali direttamente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, definite marginali ai sensi dell'art 5 comma primo lettera g della L.11 agosto 1991 n. 266. E' fatto divieto assoluto di svolgere altre attività non istituzionali.
TITOLO III: GLI ASSOCIATI
ARTICOLO 8 - GLI ASSOCIATI, OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
L'adesione all'associazione è libera.
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche ed Enti che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse secondo le definizioni del presente statuto.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Possono aderire ed essere ammessi in qualità di soci, le associazioni cittadine di A.L.I.Ce costituite nella regione Lombardia.
Saranno considerati "simpatizzanti” (ma non soci) le persone che, pur non versando la quota associativa stabilita, corrisponderanno comunque un contributo all'Associazione. Possono, infatti, aderire in qualità di sostenitori senza diritto di voto, le associazioni, cooperative, Enti locali, Università, Enti di ricerca, che condividono le finalità dell'Associazione.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio con la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo statuto e le regole in esso contenute. L'accoglimento della domanda è sottoposto al vaglio del consiglio.
Ogni ente associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l'Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.
Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, l'ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.
La domanda per l'ammissione deve essere redatta per iscritto.
Tutti i rappresentanti degli associati hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati hanno altresì diritto di partecipare nelle persone dei loro rappresentanti in modo effettivo alla vita ed alle iniziative dell'associazione, nonché hanno diritto di accesso agli atti dell'associazione, fatta eccezione per i dati personali.
Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza delle delibere legittimamente prese dagli organi sociali.
La prestazione degli associati è personale, spontanea, libera, gratuita e del tutto disinteressata.
E' consentito soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività volontarie.
La decisione di ogni questione attinente l'ammissione, la decadenza, l’esclusione degli associati è devoluta al Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde per :
a) decesso/estinzione
b) recesso o dimissione
c) esclusione.
Il recesso o dimissione ha effetto immediato (salvo la collaborazione al completamento delle iniziative in cui il Socio recedente sia coinvolto)
L'esclusione viene deliberata in caso di:
a) comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell'associazione;
b) comportamento pregiudizievole alla onorabilità dell'associazione;
c) indebita rivelazione di notizie riservate;
d) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto
e) comportamento in violazione di norme civili, penali, amministrative e regolamentari che pregiudichi il patrimonio o i diritti morali dell'ente o che rischi di compromettere il raggiungimento degli scopi dell'ente.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio ed è immediatamente efficace.
Il relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi all'obbbligo di motivazione.
Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli potrà richiedere entro il termine di giorni 15, a mezzo raccomandata da spedire presso la sede dell'ente, la convocazione dell'Assemblea per chiedere la revoca del provvedimento relativo. In tal caso la dibera di esclusione rimarrà in sospeso sino a che l'assemblea non si sarà pronunciata. L'assemblea dev'essere convocata a tale scopo entro i successivi giorni 5 dal ricevimento di richiesta di convocazione da parte del socio escluso e recare all'ordine del giorno la delibera in merito alla legittimità dell'operato del consiglio nell'escludere il socio. La delibera ha effetto retroattivo.
Chi recede, decade, viene escluso, o cessa comunque l'appartenenza all'associazione, non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né pretendere la quota del fondo comune.
TITOLO IV: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE
Sono organi dell'associazione :
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo ;
- l'eventuale Collegio dei revisori dei conti;
- Gli eventuali comitati scientifici.
La struttura dell'associazione è democratica. Le cariche sono liberamente elettive e gratuite ai sensi dell'art. 3 L. 11 agosto 1991 n. 266. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Tutte le cariche durano tre anni, lo stesso presidente può essere rieletto per due mandati consecutivi.
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA, PRINCIPIO DI SOVRANITA', PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è formata da tutti i soci nelle persone dei loro rappresentanti, in regola con il pagamento delle quote sociali, che come tali risultino iscritti al tempo della convocazione.
L'Assemblea è convocata, con delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero quando lo richieda almeno un decimo degli associati o nell'ipotesi di cui al precedente art.8 lett. E) su richiesta del socio escluso.
La convocazione avviene mediante avviso ad ogni singolo associato da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Dell'avviso è data altresì pubblicità mediante affissione nella sede sociale.
L'avviso deve contenere luogo, data ed ora dell'adunanza nonché l'indice analitico degli oggetti di trattazione. L'avviso potrà essere inviato a mezzo fax o posta elettronica.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà piu uno dei rappresentanti degli associati e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti.
In seconda convocazione che dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei rappresentanti intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti.
Per modificare lo Statuto, occorre, in seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti degli associati .
Ogni rappresentante degli associati dispone di un solo voto.
E' consentito il voto per rappresentanza e ciascun rappresentante intervenuto non può essere latore di più di cinque deleghe, rese per iscritto e da conservarsi agli atti dell'associazione.
Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Compete , tra l'altro, all'assemblea:
a) l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale, ivi comblera la definizione delle linee e dei settori prioritari d'intervento e degli indirizzi politici generali dell'associazione;
b) L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei primi consiglieri che sono eletti nell'atto costitutivo;
c) la nomina del collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina del Consiglio Scientifico;
e) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) l'adozione di regolamenti;
g) l'approvazione di modifiche statutarie su proposta del Consiglio;
h) La nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei soci onorari e del presidente Onorario;
i) la delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e a seguito di reclamo del socio escluso, di espulsione degli associati;
l) la fissazione della quota associativa annuale;
m) la ratifica degli atti emanati dal Consiglio Direttivo su questioni non previste dallo statuto;
n) la delibera su ogni proposta ad essa trasmessa dalle Sezioni Provinciali
o) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni assembleari devono constare di apposito verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente.
ARTICOLO 11- AMMINISTRAZIONE- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata e gestita dal Consiglio Direttivo che è composto da un numero dispari e variabile fino ad un massimo di 13, incluso il Presidente, di membi letti dall'assemblea.
La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea.
L'amministrazione dell'ente è ispirata ai principi di trasparenza e di buon andamento.
Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il Vicepresidente, il Seggretario ed il Tesoriere.
La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza, nei casi d'urgenza può essere disposta a mezzo telegramma o via fax almeno tre giorni liberi prima della data stabilita per l'udienza.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.
Spetta al Presidente convocare il Consiglio; il Presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando sia richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri. Gli avvisi per la convocazione del Consiglio possono essere inviati a mezzo telefax o posta elettronica e devono pervenire almeno due giorni prima la riunione del Consiglio. Il mandato di consigliere è gratuito.
Nel caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene meno subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.
ARTICOLO 12- PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.
Il presidente rappresenta l'unità e l'idea dell'Associazione.
Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e può delegare alcune funzioni.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente presenta all'assemblea una relazione annuale sullo stato dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, al quale spetta in tal caso, il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. L'intervento del Vicepresidente, per i terzi, costituisce di per sé solo prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 13 - TESORIERE E SEGRETARIO
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo. I verbali da lui redatti sono all'o.d.g per l'approvazione ad ogni riunione successiva. Coadiuva il presidente per la realizzazione delle attività previste.
ARTICIOLO 14- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti, può essere nominato dall'Assemblea degli associati.
Esso è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione.
Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sulla osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra non associati. L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere.
Nella prima seduta il Collegio nomina il suo presidente
ARTICOLO 15- I COMITATI SCIENTIFICI
Possono essere istituiti comitati scientifici che svolgano funzioni consultivo non vincolanti nella loro specifica competenza, affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni del settore.
I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo con mandato triennale rinnovabile.
Ogni comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore/presidente ed un segretario in occasione della sua prima riunione convocata dal presidente del Consiglio Elettivo.
Ogni Comitato Scientifico potrà, a sua discrezione, nominare commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici.
Ogni comitato scientifico potrà disciplinare le sue funzioni e attività con un Regolamento da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 16- ESERCIZIO SOCIALE - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dildeni anno.
Il bilancio consuntivo, predisposto a cura del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio; in caso di particolari ragioni entro sei mesi. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione.
Il documento deve essere depositato presso la segreteria dell'ente almeno quindici giorni prima della data della seduta stabilita per la sua approvazione; ciascun associato ha diritto a prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione non possono in nessun modo essere distribuiti agli associati, ma dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali o di attività direttamente connesse o formare un fondo di riserva da utilizzare per gli esercizi successivi.
ARTICOLO 17- SCIOGLIMENTO- DEVOLUZIONE DEI BENI
L'associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare se si verificano costanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere la propria attività.
In caso di scioglimento dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre Onlus su delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni di volontariato, L. 11 agosto 1991 n 266 e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni, e alle norme contenute nel libro 1 del Codice Civile.
Registrazione esente da imposta di registro (art.8 L.266/19919 e bollo (art.17 D.legisl 460/1997)